ESTRATTO :.....
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.......(omissis..).......DELIBERA (fonte: TESTO UFFICIALE reperibile qua)
1. di modificare la deliberazione 84/2012/R/eel nei seguenti punti:
• dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo: “
Articolo 5bis
Adeguamento degli impianti di potenza superiore a 6 kW già connessi alla
rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012
nonché degli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media
tensione ed entrati in esercizio alla medesima data
5bis.1 I produttori devono adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5
dell’Allegato A70 al Codice di rete:
a) entro il 30 giugno 2014, gli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di
bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012,
nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete
di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data;
b) entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi
alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31
marzo 2012.
In particolare, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza ivi
contenute, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5
dell’Allegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla
rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz,
fermo restando quanto previsto dai commi 6.3 e 6.3bis. Nel caso di
impianti di produzione tradizionali, i produttori sono tenuti ad
adeguare il funzionamento degli impianti alle prescrizioni del
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paragrafo 5, del medesimo allegato esclusivamente entro i limiti
consentiti dalle macchine rotanti già installate.
5bis.2 Ciascuna impresa distributrice provvede tempestivamente a dare
informazione in merito a quanto previsto dal presente provvedimento
tramite il proprio sito internet e dei portali qualora disponibili;
provvede a trasmettere apposita comunicazione, anche tramite
strumenti elettronici, a ciascun produttore coinvolto dal presente
provvedimento e connesso alla propria rete avvalendosi del GSE, sulla
base di accordi tra le parti, nel caso di impianti ammessi a ritiro
dedicato, scambio sul posto o ai diversi strumenti incentivanti;
provvede a rendere disponibile ai medesimi produttori il regolamento
di esercizio aggiornato ai sensi del presente provvedimento; provvede
a trasmettere un sollecito ai fini dell’adeguamento entro il 31 marzo
2014, nei casi di cui al comma 5bis.1, lettera a) ed entro il 31 gennaio
2015, nei casi di cui al comma 5bis.1, lettera b).
5bis.3 A seguito dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni previste
dal comma 5bis.1, il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo
regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e ad
inoltrarlo all’impresa distributrice allegando una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un
responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un
professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive
competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso
alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz
(specificando l’intervallo di frequenza qualora ulteriormente esteso o,
nel caso di impianti di produzione tradizionali, specificando i nuovi
ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di
rimanere in servizio a seguito dell’adeguamento, qualora diversi, ed
evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti
ampliati non possono essere mantenuti). Le imprese distributrici
possono prevedere che la gestione dell’aggiornamento del
regolamento d’esercizio e dell’invio della dichiarazione sostitutiva
avvenga per il tramite del portale informatico (ove presente), dando
opportuna comunicazione delle modalità applicative per il tramite del
proprio sito internet, dei portali e della comunicazione di cui al
comma 5bis.2.
5bis.4 Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli
impianti per verificare l’avvenuto adeguamento degli impianti alle
prescrizioni di cui al presente articolo.
5bis.5 Le imprese distributrici sono tenute a dare evidenza a Terna
dell’elenco dei singoli impianti adeguati, indicando almeno la data di
comunicazione dell’avvenuto adeguamento, il relativo codice
CENSIMP, il codice POD, la provincia in cui è ubicato l’impianto e la
relativa potenza dell’impianto.”;
• all’articolo 6, comma 6.3ter, le parole:
“Nei casi in cui:
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- la verifica effettuata dall’impresa distributrice ai sensi del comma 5.4
abbia avuto esito negativo;
- il produttore, nonostante il sollecito da parte dell’impresa distributrice
ai sensi del comma 5.1, non adegui i propri impianti secondo le
tempistiche e le modalità previste dai commi 5.1 e 5.3,”
sono sostituite dalle seguenti:
“Nei casi in cui:
- la verifica effettuata dall’impresa distributrice ai sensi del comma 5.4
ovvero del comma 5bis.4 abbia avuto esito negativo;
- il produttore, nonostante il sollecito da parte dell’impresa distributrice
ai sensi del comma 5.1 ovvero del comma 5bis.1, non adegui i propri
impianti secondo le tempistiche e le modalità previste dai commi 5.1 e
5.3 ovvero dai commi 5bis.1 e 5bis.3,”;
2. di raccomandare al GSE, con riferimento ai servizi di scambio sul posto e di ritiro
dedicato, di dare applicazione alle clausole delle relative convenzioni che
prevedono la sospensione dell’efficacia delle medesime convenzioni in caso di
inadempienza agli obblighi ivi previsti o richiamati (per quanto attiene al caso di
specie, le disposizioni di cui alla deliberazione 84/2012/R/eel), fino all’avvenuto
adeguamento degli impianti, dando adeguato preavviso ai produttori coinvolti;
3. di prevedere che le imprese distributrici, a fronte di situazioni e contesti particolari
opportunamente documentati che impediscono l’applicazione dell’Allegato A70
al Codice di rete secondo quanto indicato nel presente provvedimento, possano
richiedere, nella propria responsabilità, la definizione di deroghe da parte di Terna
ai sensi del paragrafo 14.3, del Codice di rete, limitatamente alle configurazioni di
rete in cui vi sia equilibrio tra la potenza immessa in rete dagli impianti connessi
alle linee elettriche di bassa tensione sottese ad una linea elettrica di media
tensione e la potenza assorbita dai carichi presenti sull’insieme delle predette linee
(di bassa e media tensione) e sulla base dei medesimi principi delle deroghe
eventualmente già adottate ai sensi dell’articolo 3, comma 3.2, della deliberazione
84/2012/R/eel. Tali deroghe, qualora concesse, sono riferite ad un periodo di
tempo limitato e sono accompagnate da azioni concretamente avviate al fine di
evitare il problema delle isole incontrollate;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a Terna S.p.A. e
al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.
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