PANNELLI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA pannelli fotovoltaici energie rinnovabili

I PANNELLI FOTOVOLTAICI

Energie Rinnovabili da Fonti Alternative

 

Per un Futuro Sostenibile

pannelli fotovoltaici
autorizzazioni e l'iter burocratico necessario per istallare un impianto fotovoltaico

 

AUTORIZZAZIONI
Il processo per l’ottenimento delle Autorizzazioni è disciplinato dal DM 10 settembre 2010 con le annesse Linee Guida Parte II, Parte III e Part IV.
Tale normativa di legge è ripresa ed inserita nel DM n° 28 del 3 marzo 2011 Titolo I Capo I e nel DM 12 maggio 2011 Allegato 3° Punto 1 Lettere b) e c).
- Autorizzazione Unica
Il processo per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica è disciplinato dal DM 10 settembre 2010 con le annesse Linee Guida Parte III, il quale recepisce ed attua le prescrizioni di cui all’Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
Se non ci sono inasprimenti legislativi Regionali gli impianti fotovoltaici su edificio non sono soggetti a tale procedimento. Essi vengono disciplinati normalmente con la SCIA.
La materia è comunque molto insidiosa e quindi è fortemente necessario consultare il sito web della Regione territorialmente competente oltre che consultarsi con l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune.
Per quanto attiene l’iter procedurale si rimanda alla lettura dei contenuti del suddetto riferimento di legge.

- SCIA
Il procedimento SCIA rappresenta la quasi totalità dei casi per ottenere il Titolo abilitativo relativo agli interventi di bonifica amianto + nuova copertura + impianto fotovoltaico. La pratica si esplica scaricando dal sito web del Comune il format appositamente predisposto. Il Professionista incaricato la redige nei vari campi e unisce gli allegati e la Relazione Tecnica Asseverata.
Ad essa va acquisto il Piano Lavori precedentemente presentato all’ASL, reso operativo dai 30 giorni di attesa, dalla data di protocollo, di eventuali prescrizioni ASL.
L’aspetto positivo è che la SCIA, sotto la responsabilità penale del Professionista che l’ha redatta, è subito operativa, cioè si può subito aprire il cantiere.

Postilla
Gli impianti fotovoltaici devono essere accatastati?
L’argomento è particolarmente controverso a causa delle diverse interpretazioni fornite dall’Agenzia del Territorio e dall’Agenzia delle Entrate.
a) Agenzia del Territorio (Rif. Risoluzione n° 3/2008 Prot. 76688) afferma che:
In primis: le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria catastale "D/1 - opifici".
Di contro: gli impianti fotovoltaici non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici.
b) Agenzia delle Entrate (Rif. Circolare 38/E del 23/06/2010 Punto 1.8.a) afferma che:
L’Agenzia del Territorio considera gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo quali unità immobiliari, nello specifico opifici, con riferimento alla categoria catastale D1.
Dalle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (Rif. Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E) risulta invece che gli impianti fotovoltaici rientrano nel concetto di “impianti”, quindi di beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Quindi essendo “mobili” non sono classificabili in D1 Opifici e per converso non rimane che la classificazione in E3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.
La “pubblica utilità” delle Fonti energetiche rinnovabili (e l’impianto fotovoltaico ne è un classico esempio) è sancita dal D.Lgs. 387/2001

- Autorizzazione paesaggistica
Quando si interviene all’interno della fascia di 150 metri dai corsi d’acqua censiti si è soggetti all’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 la cui disciplina è integrata con disposizioni emesse dalle Regioni (quindi anche in questo caso è necessario consultare il sito web della Regione competente).
Tenere conto che questo procedimento richiede 90 giorni.
Ottenuta la relativa Autorizzazione essa andrà acquisita all’interno del procedimento SCIA e solo dopo si potrà presentare al Protocollo del Comune la SCIA stessa.

- Comunicazione attività edilizia libera
Il procedimento è normato dall’Art. 6 DPR 380/2011 e s.m.i. e si articola in interventi per Manutenzione Ordinaria ed interventi per Manutenzione Straordinaria.

- Dichiarazione titolo idoneo
Il DM 5 maggio 2011 ha introdotto un filtro per documentare la regolarità del Titolo abilitativo in ragione del quale si realizza l’intervento.
L’allegato 3-C Punto 2 Lettera a2) richiama i contenuti dell’Allegato 3-A ove nell’Art. 1 Lettera c) è richiesta di esibire la Dichiarazione del Comune competente attestante che la SCIA o la Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera costituisce Titolo Idoneo alla realizzazione dell’impianto.

- Vigili del Fuoco – esame progetto
Il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la Circolare del 26 marzo 2010 Prot. 0005158 ha predisposto la Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it).
Per la conoscenza approfondita si rimanda alla lettura del suddetto testo integrale.

- CONNESSIONE ALLA RETE – PROCEDURA TICA
La Connessione alla rete elettrica nazionale è disciplinata dal TICA - Testo Integrato Connessioni Attive consultabile in www.autorita.energia.it

- Domanda di connessione al Gestore di rete (GSE)
E’ il primo passo da compiere per formalizzare verso il Gestore di Rete Locale la Domanda di connessione alla rete del costruendo impianto fotovoltaico.
Il format lo si scarica dal sito del Gestore di Rete. La sua redazione è relativamente semplice.
E’ richiesto di trasmettere:
a. Dati anagrafici del Soggetto Responsabile dell’Impianto
b. Dati catastali del sito ove si realizzerà l’impianto
c. Attestato di versamento del corrispettivo (bonifico o versamento C/C postale) per l’ottenimento del preventivo.
I valori, stabiliti dall’AEEG Autorità Energia elettrica e Gas, sono riportati nella tabella 4.
d. Schema elettrico preliminare, in versione unifilare e Relazione Tecnica, timbrati e firmati dal Professionista.
e. POD, per le connessioni esistenti. Se trattasi di nuova connessione è richiesta la Planimetria dell’area ove ricade la connessione ottenuta dalla Carta Tecnica Regionale.

- Accettazione preventivo di connessione
Per connessioni in bassa e media tensione, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione, a partire dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, è pari al massimo a:
• 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
• 45 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
• 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

- Comunicazione fine lavori.

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