bonus fiscale del 65% e Conto termico - gli incentivi sulle pompe di calore

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Bonus fiscale del 55% e/o Conto termico?

Coem sappiamo ci sono le detrazioni fiscali , ossia il bonus fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Ma l'istallazione di pompe termiche è già incentivata grazie al "Conto Termico" ossia incentivi previsti dal nuovo DM 28 dicembre 2012 .

Il Conto Energia Termico però risulta non essere così vantaggioso, quindi in fase finale di approvazione, anche le pompe di calore rientrano nel bonus fiscale

pompa di calore


quindi per riassumere abbiamo la possibilità di scegliere quale incentivo tra:

- Incentivi previsti dal nuovo DM 28 dicembre 2012 cosiddetto “Conto Termico”

Come per gli incentivi sul fotovoltaico, l'ente preposto è il GSE e va ad incentivare grazie al Decreto ministeriale 28 appena citato gli impianti di climattizzazione e produzione di acqua calda alimentati con fonti rinnovabili così come la sostituzione o istallazione di impianti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) e infine tutte quelle opere di miglioramento dell'efficenza dell'edificio (coibentazione delle superfici opache, sostituzione serramenti e installazione schermature solari)

possono beneficiare degli incentivi sia i soggetti PRIVATI che le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.


Il nuovo decreto differenzia gli incentivi sulla base della tipologia di intervento effettuato in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e/o in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio.
L’incentivo è sostanzialmente un contributo alle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento ed è erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni).


- Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche noti come Certificati Bianchi.


I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) incentivano l'utilizzatore finale dell’energia e ne possono beneficiare solo alcuni soggetti specifici

Il Gestore dei Mercati Energetici (GME), a seguito della certificazione dei risparmi da parte del GSE, emette i TEE relativi al progetto e ne gestisce l’eventuale negoziazione tramite un mercato dedicato (Mercato dei TEE).


L’Italia è stato il primo Paese ad aver reso obbligatorio il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica.

Cosa sono
Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica si fonda sull’obbligo posto in capo alle aziende distributrici di gas e/o di energia elettrica con più di 50.000 clienti finali, di conseguire un obiettivo annuo prestabilito di risparmio energetico.
Il risparmio energetico è misurato in “tep” (tonnellate equivalenti di petrolio), che corrisponde all’energia sviluppata dalla combustione di una tonnellata di petrolio. Un TEE corrisponde al risparmio di 1 tep.
A seconda del tipo di energia primaria risparmiata (energia elettrica, gas, altri combustibili) si distinguono cinque tipologie di Titoli di Efficienza Energetica.

Le tipologie di Titoli
Le aziende distributrici di elettricità e gas (soggetti obbligati) possono assolvere al proprio obbligo realizzando interventi che danno diritto ai TEE, direttamente presso gli utenti finali, oppure acquistando i TEE equivalenti alla loro quota di obbligo sul Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica.
L’offerta di Titoli sul mercato può essere data anche dai cosiddetti “soggetti volontari”, i quali realizzano interventi di risparmio energetico presso gli utenti finali e vendono i TEE ottenuti ai soggetti obbligati.

I soggetti volontari

Quanto valgono
Il valore dei Titoli di Efficienza Energetica dipende dagli esiti delle contrattazioni, che avvengono o sul mercato organizzato dal GME, oppure in virtù di accordi bilaterali (comunque registrati dal GME). Tali contrattazioni si hanno tra soggetti obbligati (acquirenti) e soggetti volontari (venditori).
Negli ultimi anni il valore medio dei TEE è cresciuto.

(fonte : GSE)


- Agevolazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico;

Il bonus fiscale è sicuramente nei piani del governo un ottimo imput per rilanciare i lavori pubblici e privati nell'edilizia in genere e anche quindi per l'utilizzo di nuove soluzioni mirate al riscaldamento e climatizzazione degli edifici. Consiste in una detrazione d’imposta del 65% fino ad un max. di € 100.000 per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 e reiterati dalla legge finanziaria per il 2008 n. 244/2007, di cui all’art. 2 del decreto 19 febbraio 2007 e successive integrazioni..

Si tratta a tutti gli effetti di uno SCONTO SULLE TASSE (IRPEF o IRES) ripartito nei 10 anni successivi ai lavori svolti concesso per interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici.

Quanto si può detrarre al massimo dalle tasse?
Per gli interventi che riguardano l’installazione di pompe di calore, l’agevolazione fiscale del 55% consente una detrazione massima di 30.000 € (cui corrisponde una spesa di 54.545 €). Il 27 dicembre 2013, con l’approvazione della legge di stabilità (n. 147/2013), viene confermata la proroga per tutto l’anno 2014 delle detrazioni al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, che verrà poi ridotto al 50% a partire dal 1 gennaio 2015.

Come si ottiene il bonus fiscale ?
Le pompe di calore, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, devono essere installate in sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Al fine di ottenere l'agevolazione fiscale del 55% è necessario inviare all'ENEA per via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Tutti i pagamenti alle ditte che svolgono i lavori devono TASSATIVAMENTE essere TRACCIATI ed quindi fatti con BONIFICO BANCARIO dal conto del contribuente che andrà poi a chiedere la detrazione, ossia il soggetto fiscale proprietario di un immobile o che ne goda l'uso (affitto o altre forme di locazione) e che decide di effettuare i lavori.

detrazione fiscale 65%

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